Descrizione
ll D. Lgs. 223/2006 ha previsto che l’autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni che riguardano i passaggi di proprietà dei beni mobili registrati (ad esempio gli autoveicoli e rimorchi, auto e moto, ecc…), possa essere richiesta agli uffici comunali, oltre che al Pubblico Registro Automobilistico, all’ACI ed agli sportelli telematici dell’automobilista.
L’atto di vendita, di norma, deve essere redatto sul retro del certificato di proprietà, al riquadro T e firma solo il venditore. Il modello dovrà essere compilato a cura del cittadino; l’ufficio comunale provvede alla sola autenticazione.
Con l’autenticazione della firma da parte degli uffici comunali, il passaggio di proprietà non è completato: successivamente ci si dovrà recare al PRA o all’ACI (anche presso una delegazione) per trascriverlo, e si dovrà pagare la relativa imposta.
La gratuità prevista dalla legge riguarda infatti solo l’attività di autenticazione della firma, soggetta però all’imposta di bollo (16 €uro).
Si specifica ad ogni modo che l’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni che riguardano i passaggi di proprietà presso il Comune sono possibili solo per i mezzi dotati di certificato di proprietà cartaceo; in caso di certificato digitale sarà invece necessario recarsi presso la Motorizzazione Civile ovvero presso una Agenzia di pratiche auto.
NATANTI
I natanti, compresi i motori installati a bordo, sono beni mobili non registrati. Quindi, in occasione del trasferimento di un natante da un soggetto a un altro, non è richiesto alcun atto che comprovi il fatto avvenuto, poiché si applica la regola che “il possesso vale titolo”, salvo adottare ovviamente le precauzioni di natura commerciale che si ritengano opportune. Al nuovo possessore devono essere consegnati i documenti relativi al natante. Nel caso di unità con Marcatura CE, all’acquirente deve essere consegnato anche il manuale del proprietario.
IMBARCAZIONI
Per il passaggio di proprietà delle imbarcazioni, che sono beni mobili registrati, il relativo titolo deve essere presentato all’Ufficio ove l’unità risulta iscritta nel termine di 60 giorni dalla data dell’atto.
L’Ufficio di iscrizione provvede a trascrivere nel registro e annotare sulla licenza di navigazione il passaggio di proprietà. Nel frattempo l’unità può continuare a navigare tra i porti nazionali con la ricevuta dell’avvenuta presentazione della documentazione per il passaggio di proprietà.
Per il cambio di proprietà non è più necessario l’atto notarile: con l’articolo 7 del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio, infatti, è stata semplificata la procedura per il trasferimento di proprietà dei beni mobili registrati e dei rimorchi (automobili, motocicli, aeromobili, imbarcazioni…) consentendo anche agli uffici comunali di autenticare gli atti e le dichiarazioni relativi al trasferimento di proprietà o a eventuali diritti di garanzia (come un’ipoteca sul bene).
Il provvedimento stabilisce, quindi, che per la cessione del bene mobile registrato non c’è più bisogno di un rogito: per richiedere l’autenticazione basterà recarsi in Comune con un documento di identità e l’atto di vendita. Le parti coinvolte nella compravendita possono decidere se rivolgersi quindi a un notaio o se svolgere le pratiche presso il Comune, riducendo così le spese per il passaggio di proprietà che in questo caso sarebbero unicamente quelle per i diritti di segreteria e la marca da bollo.
E’ importante ricordare che il Comune può autenticare i documenti relativi al passaggio di proprietà: certificare l’identità DI CHI VENDE e la documentazione presentata; ma non può invece attestare l’effettiva proprietà del bene, né provvedere alla registrazione dell’avvenuto passaggio di proprietà. Questo significa che, una volta effettuata l’autenticazione, il cambio di possesso dell’imbarcazione deve essere registrato in un’Agenzia delle Entrate e trascritto sul Rid (Registro Italiano Diporto) presso la Capitaneria di Porto.
Allegati
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2024, 13:26