Accesso agli atti legge 241/1990

Ultima modifica 11 luglio 2024

Con questo modulo si può chiedere l’accesso ai documenti del Comune di Loano da parte di chi dimostri di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. Decorsi 30 giorni della richiesta, in assenza di comunicazione, la richiesta deve intendersi respinta.

Il cittadino può presentare una richiesta formale – compilando il modulo sotto riportato che l’amministrazione ha istituito – oppure scrivendo l’istanza autonomamente, inviandola tramite raccomandata A/R., tramite posta elettronica (protocollo@comuneloano.it) o certificata (loano@peccomuneloano.it) (* VEDI NOTA IN CALCE) ,  oppure depositandola all’ufficio protocollo.

Possono esercitare il diritto di accesso tutti i soggetti che dimostrino di avere un “interesse giuridicamente rilevante” nei confronti dell’atto e/o del procedimento oggetto del diritto di accesso.

Nel Comune di Loano quali diritti di ricerca sono  previsti i seguenti pagamenti (deliberazione Giunta Comunale n. 102 del 31.10.2023) :

Diritti di ricerca e visura per pratiche correnti                              Euro 11,00

Diritti di ricerca e visura per pratiche dell’archivio di deposito Euro 32,00

Diritti di ricerca e visura per pratiche dell’archivio storico         Euro 53,00

Il pagamento può essere effettuato:

  • mediante l’utilizzo del sistema PagoPa, rivolgendosi al servizio competente per ottenere il codice IUV da utilizzare;
  • tramite POS presso lo sportello dell’ufficio URP.
  • tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario della Tesoreria Comunale – Banca Alpi Marittime – Credito Cooperativo di Carrù CODICE IBAN IT 73 J 08450 49430 000000 831469;
  • tramite bollettino postale sul conto corrente postale N. 13585179 intestato a Comune di Loano – Servizio Tesoreria.

Al momento della presentazione della richiesta deve essere fornita prova dell’avvenuto pagamento dei diritti di ricerca, come sopra quantificati.

(* La PEC ha valore legale ed è obbligatoria per le società e le partite Iva dopo la conversione del decreto legge n. 179/2012, che si affianca a quanto previsto nella legge n. 2/2009. Devono averla le imprese (anche individuali), i liberi professionisti, gli artigiani e le Pubbliche amministrazioni.)

Accesso agli atti 241 delibera 102/2023
11-07-2024

Allegato 21.23 KB formato pdf

Accesso agli atti 241 delibera 102/2023 editabile
11-07-2024

Allegato 62.37 KB formato docx


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot